NOTA INFORMATIVA ENAC-2016-5 del 03 agosto 2016
NOTA INFORMATIVA ENAC-2016-5 del 03 agosto 2016 NOTA INFORMATIVA ENAC-2016-5 del 03 agosto 2016 NOTA INFORMATIVA ENAC-2016-5 del 03 agosto 2016 CERTIFICAZIONE INIZIALE E PERIODICA DEGLI ADDETTI ALLA SICUREZZA

NOTA INFORMATIVA ENAC-2016-5 del 03 agosto 2016

CERTIFICAZIONE INIZIALE E PERIODICA DEGLI ADDETTI ALLA SICUREZZA

 Certificazione iniziale e periodica degli addetti alla sicurezza

  1. INTRODUZIONE il Regolamento di esecuzione (UE) del 5 novembre 2015, n. 1998 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce le disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile; in particolare, richiede per alcune categorie di addetti alla sicurezza - oltre alla formazione - anche la certificazione da parte dell’Autorità, previo espletamento di prove d’esame.
  2. SCOPO Scopo della presente Nota Informativa è di fornire indicazioni per la semplificazione delle modalità di espletamento dell’esame per la certificazione (o ri-certificazione) degli addetti ai controlli di sicurezza.
  3. PROVE DI ESAME 3.1 Le prove d’esame per gli addetti ai controlli di sicurezza sono previste sia nel Regolamento di esecuzione (UE) del 5 novembre 2015, n. 1998, sia nel Programma Nazionale di Sicurezza dell’aviazione civile (PNS) adottato con disposizione del Direttore Generale, sia nella circolare Enac SEC 03 del 7/10/2004, avente ad oggetto: “modalità per l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese di sicurezza e dei requisiti professionali degli addetti alla sicurezza. Programma di formazione professionale per gli addetti ai controlli di sicurezza. Certificato di “addetto alla sicurezza".

Tali prove d’esame prevedono sia una parte teorica (colloquio ed eventuale test a risposta multipla) sia una prova pratica finalizzata all’accertamento del corretto utilizzo delle apparecchiature di sicurezza, per le categorie di addetti alla sicurezza interessate. 3.2. Con disposizione del Direttore Generale n. 0000056/DG del 17/12/2015 si è preso atto dello sviluppo e della diffusione delle tecnologie informatiche che consentono nuove modalità di addestramento del personale e dei relativi test di accertamento della formazione, ed è stato ritenuto “opportuno ricomprendere fra le modalità di espletamento del test standard di interpretazione delle immagini radiogene, previsto dal regolamento (UE) 2015/1998, dal PNS e dalla circolare SEC-03/2004 anche l'uso di un idoneo sistema CBT (Computer Based Training) - quale alternativo ed equivalente - al passaggio in idonea postazione di 10 bagagli, opportunamente predisposti, di cui 6 che occultino esplosivi, armi e/o articoli pericolosi”. 3.3. A distanza di tempo dall’emissione della disposizione del Direttore Generale n. 0000056/DG del 17/12/2015, si è accertato che l’utilizzo del suddetto sistema CBT ha prodotto effetti positivi sia in termini qualitativi (maggiore oggettività delle immagini radiogene), sia in termini temporali di riduzione della durata degli accertamenti stessi e delle sessioni di esame, mentre i ritardi rilevati nelle sessioni di esame per l’accertamento dei requisiti professionali degli addetti alla sicurezza sono invece riconducibili all’articolata composizione della Commissioni d’esame, cosi come disciplinata dalla circolare SEC-03 del 7 ottobre 2004. 3.4. A seguito di ciò, si è valutata l’opportunità di procedere ad una semplificazione della composizione della Commissioni d’esame - nell’ipotesi di utilizzo di “idoneo sistema CBT”, - garantendo comunque un elevato livello di selezione del personale addetto alla sicurezza. 3.5. Per quanto sopra, per la composizione delle Commissioni di esame (che abbiano la disponibilità di un idoneo sistema CBT rispondente ai requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2015/1998 e preventivamente approvato da ENAC) non è richiesta la presenza “dell’esperto delle tecniche di rilevazione utilizzate con le apparecchiature in uso nell’aeroporto interessato”.

4. DOMANDE Domande sull’argomento della presente nota informativa potranno essere inviate all’indirizzo e-mail: [email protected]

5. VALIDITÀ Questa Nota Informativa rimane in vigore fino a diverso avviso.

Il Direttore Centrale Regolazione Aerea Ing. Giuseppe Daniele Carrabba